Motivazioni sentenza Calciopoli: “da Moggi dipendevano le sorti di calciatori, squadre ed arbitri!”

La Cassazione definisce il quadro emerso dal processo Calciopoli come un vero e proprio mondo sommerso

CalcioWeb

Un “vero e proprio mondo sommerso”, la cui “carica intrinseca di offensivita’ degli interessi ‘ultraindividuali'” e’ stata “particolarmente intensa e tale da sconvolgere l’assetto del sistema calcio, fino a screditarlo in modo inimmaginabile e minarlo nelle sue fondamenta, con ovvie pesantissime ricadute economiche”. Cosi’ la terza sezione penale della Cassazione definisce il quadro emerso dal processo Calciopoli, nelle motivazioni della sentenza – depositata oggi e lunga ben 139 pagine – con cui, lo scorso marzo, dichiaro’ prescritto il reato di associazione a delinquere contestato ad alcuni imputati, tra cui l’ex dg della Juventus Luciano Moggi.

Uno “strapotere” esteso anche “agli ambienti giornalistici e ai media televisivi che lo osannavano come una vera e propria autorita’ assoluta”. E’ quello di cui godeva l’ex dg della Juventus Luciano Moggi, secondo quanto scrivono i giudici della Cassazione. “Dai suoi giudizi – si legge nella sentenza depositata oggi dalla terza sezione penale – potevano dipendere le sorti di questo o quel giocatore e, come la Corte territoriale ha accertato, di questo o quel direttore di gara con tutte le conseguenze che ne potevano derivare per le societa’ calcistiche di volta in volta interessate”.

Calcioscommesse koverInoltre “diversamente da quanto solitamente e’ accaduto e accade per i processi penali originati da frodi in competizioni sportive con correlato delitto associativo in cui si trovano coinvolti giocatori e dirigenti delle varie societa’ calcistiche impegnate nel confezionamento di patti illeciti ovvero in attivita’ di scommesse clandestine – si legge nella sentenza – i protagonisti della vicenda all’esame di questa Corte appartengono alla elite del mondo calcistico nelle sue massime espressioni ovvero al settore arbitrale (di vertice e non) senza coinvolgimenti di giocatori o di estranei all’ambiente calcistico in veste di corruttori o latori di promesse od offerte illecite”.

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