Tante le polemiche e gli episodi da valutare nel derby della Capitale. La sfida tra Lazio e Roma, vinta dai giallorossi per 1-0, è finita sotto la lente del Giudice Sportivo per cori razzisti, discriminazione e tanto altro.
Il Giudice Sportivo si è espresso oggi a riguardo, comunicando anche i giocatori squalificati.
Le decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:
- cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
- coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
- coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).
Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.
Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara.
- a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
- b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- KRSTOVIC Nikola (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
- DEIOLA Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- NGONGE Cyril Jean (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- SERDAR Suat (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).