Squalifica Allegri, stangata dal Giudice Sportivo: la decisione dopo lo ‘show’ in Coppa Italia 

Arriva la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica di Massimiliano Allegri dopo lo 'show' di Coppa Italia

CalcioWeb

Massimiliano Allegri è stato l’inaspettato protagonista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. In un finale di gara concitato, l’allenatore bianconero è stato protagonista di uno striptease, di minacce e insulti che gli sono costati un cartellino rosso e una conseguente squalifica.

Nel pomeriggio odierno è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha optato per lo stop di due giornate e per 5000 euro di multa in seguito allo ‘show’ della finale di Coppa Italia.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo sulla squalifica di Allegri:

“A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gara del 15 maggio 2024 – Finale

Atalanta-Juventus 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

” ” ” N. 103

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gara del 15 maggio 2024 – Finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara di finale sostenitori delle Società Atalanta e Juventus, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * *

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

VLAHOVIC Dusan (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DJIMSITI Berat (Atalanta)
HIEN Isak Malcolm Kw (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)
TOLOI Rafael (Atalanta)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara”.

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