Serie A, gli squalificati: rischio stangata sul derby, fermati 11 calciatori

Diramate le decisioni del Giudice Sportivo: 11 squalificati in Serie A, il derby della Capitale a rischio stangata

CalcioWeb

Tante le polemiche e gli episodi da valutare nel derby della Capitale. La sfida tra Lazio e Roma, vinta dai giallorossi per 1-0, è finita sotto la lente del Giudice Sportivo per cori razzisti, discriminazione e tanto altro.

Il Giudice Sportivo si è espresso oggi a riguardo, comunicando anche i giocatori squalificati.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

  • cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
  • coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
  • coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.

Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara.

  1. a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato  tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
  1. b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • KRSTOVIC Nikola (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
  • DEIOLA Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
  • NGONGE Cyril Jean (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
  • SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • SERDAR Suat (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Condividi