Serie A, gli squalificati dopo la 21ª giornata: la sanzione all’Udinese sul caso Maignan

Gli squalificati in Serie A dopo la 21ª giornata: i provvedimenti nei confronti di Udinese e Salernitana

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 21ª giornata del campionato di Serie A. Il turno è stato ridotto all’osso per gli impegni di Supercoppa italiana di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Successo della Juventus sul campo del Lecce e primo posto momentaneo in classifica.

Colpo grosso del Milan sul campo dell’Udinese e la partita è stata condizionata dai cori razzisti nei confronti del portiere Maignan. L’esordio vincente di De Rossi sulla panchina della Roma (2-1 contro il Verona), in zona salvezza successi di Frosinone e Empoli contro Cagliari e Monza.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;

cori razzisti maignan
Foto di Gabriele Menis / Ansa

Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno
comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo
procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato,
rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto
474dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo
caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze
sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e
nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS) P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Ammenda di € 40.000,00 con diffida: alla Soc. SALERNITANA per
avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere omesso di impedire l’ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, tre bottigliette d’acqua e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.ù

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BADELJ Milan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

AMMENDA DI € 5.000,00
DEIOLA Alessandro (Cagliari): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, creando un parapiglia.

d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.

e) PREPARATORI ATLETICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PETRUOLO Andrea (Hellas Verona): per avere, al 39° del secondo
tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso una decisone arbitrale.

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