Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gare dell’1-2-3-4 novembre 2019 – Undicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Frosinone, Perugia, Pisa e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso nel proprio settore quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso, nel proprio settore, due petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA
PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
NZOLA Mbala (Trapani): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA
PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FIORDILINO Antonioluca (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MALEH Youssef (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).